SYNTHESIS
ALL THE REGION
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DEFINITIONS
purpose (Art.1, codicil the 1) reduction on the regional territory of the luminous pollution and the energetic consumptions from it deriving and, and consequently the protection of the activity of scientific and divulgativa search carried out from the professional astronomical observatories of regional or provincial importance or other scientific observatories let alone the conservation of the ecological equilibriums is to the inside that to the outside of the protect natural areas.
Definition Luminous Pollution (Art.1, codicil 2) every shape of irradiation of artificial light that is dispersed to outside of the areas to which it functional it is dedicated and, in particolar way, if oriented to of over of the line of the horizon.
Antipollution definition of luminous (Art.6, codicil 2) Is considers you antipollution luminous and to reduced energetic consumption only the having systems the maximum luminous intensity of 0 cd for 1000 lumen to 90° and beyond; the same ones must be equip you of lamps with the highest possible efficiency in relation to the state of the technology; the same ones moreover must be realize to you so that the superficial ones illuminated they do not exceed the minimal level of medium luminance maintained previewed from the emergency norms, in case existing, and must be supplies of affixed you dispositi to you in a position to reducing, within the hours ventiquattro, the emission of lights of the systems in not inferior measure to the thirty for hundreds regarding the full regimen of operativity.
Tasks
Region
It stimulates (Art.2, codicil the 1) Region stimulates the adaptation of the existing systems of external lighting system also in relation to the 9 laws January 1991, n. 9 (Norms for the new performance of National Energy Plan: institutional aspects, center them hydroelectric and elettrodotti, fiscal hydrocarbons and geotermia, autoproduzione and dispositions) and 9 January 1991, n. 10 (Norms for the performance of the National Energy Plan in use matter ration them of the energy, energetic saving and development of the rinnovabili sources of energy) for the performance of the National Energy Plan.
Provision of law for Norm Financial institution (Art.7, codicil 1) To the authorization of expenses previewed from the present law provvederà with successive provision of law.
Regional committee
It modernizes to directory observatories (Art.5, codicil 2, point to) within centoventi days from the entrance in vigor of the present law modernize the directory of the not professional astronomical observatories also on proposal of the Italian Astronomical Society and the Italian Astrofili Union;
It deliberates you wrap it of respect of the Observatories (Art. 5, codicil 2, point b) The Regional Committee, within centoventi days from the entrance in vigor of the present law: it supplies with appropriate deliberation to determine of the relative one you wrap of respect;
It characterizes with cartography the security zones (Art. 5, codicil 2, point c) The Regional Committee, within centoventi days from the entrance in vigor of the present law: it supplies, to characterize by means of cartography in adequate scale the security zones;
It sendes cartographic documentation (Art. 5, codicil 2, point c) The Regional Committee, within centoventi days from the entrance in vigor of the present law: it supplies to send the common ones interested copy of the cartographic documentation of the protection areas.
It emanates criteria applied to you (Art.11, codicil 1) Within centoventi days from the entrance in vigor of the present one reads the Regional Committee emanates the criteria of application of the same one.
Authorization to Expenses (Art.7, codicil 1) To the authorization of expenses previewed from the present law provvederà with successive provision of law.
Provinces
They control (Art.3, codicil 1) exercises the control on the corrected one and rations them use of the electric power from external lighting system
They disseminate (Art.3, codicil 1) supplies to disseminate the principle dictates to you from the present law;
They cure, they write up and they publish (Art.3, codicil 2) cures the writing and the publication of the directory of the common ones in whose territory exists an astronomical observatory from guardian; such directory comprises also the common ones to outside of the provincial territory purchè falling back in the indicated bands of protection.
Common
They are equipped of lighting system plans (Art.4, codicil 1) is equipped, within three years from the date of entrance in vigor of the present law, of lighting system plans that discipline the new installations in agreement with the present firm law remaining dictates me of the Art.6 codicil 1
The Mayor authorizes (Art.4, codicil 2) the common ones subjects to the regimen of the authorization from part of the Mayor all the systems of external lighting system, also to advertising scope;
They control the application of a provision (Art.4, codicil 3) supplies, through periodic controls of own initiative or upon request of astronomical observatories, or other scientific observatories, to guarantee the respect and the application of the present law on the territories of own competence from part of subject private publics and;
They emit appropriate decrees (Art.4, codicil 3) emits appropriate decrees, within sixty days from the date of entrance in vigor of the present law, for the best application of the following principles for the control is of the luminous pollution that of the energetic consumptions deriving from the external lighting system, with specific indications to the ends of the release of the building licences;
They emit detailed lists indications for the release of the building licences (Art.4, codicil 3) emits appropriate decrees, within sixty days from the date of entrance in vigor of the present law, for the best application of the following principles for the control is of the luminous pollution that of the energetic consumptions deriving from the external lighting system, with specific indications to the ends of the release of the building licences;
They supply to the verification of the points light (Art.4, codicil 4) supplies, also upon request of the astronomical observatories or other scientific observatories, to the verification of the points light not correspondents to requirement previewed from the present law
They supply to the substitution and the modification of the points light (Art.4, codicil 4) decides (after to have supplied, also upon request of the astronomical observatories or other scientific observatories, to the verification of the points light correspondents to requirement previewed from the present law) so that they do not come modified or replaced or however she conforms to you to the established criteria, within 1 year from the notification of the stated inadempienza, and, passed these, improrogabilmente within sixty days;
They apply the administrative endorsements (Art.4, codicil 4) applies, where previewed, the administrative endorsements of which to article 8 employing of the relati to you proceeds for the ends of which to the same article.
They receive cartographic documentation (Art. 5, codicil 3) The Regional Committee, within centoventi days from the entrance in vigor of the present law: it supplies to send the common ones interested copy of the cartographic documentation of the protection areas.
They have Faculty of adaptation to the Art.9, codicil 1 if they do not fall back in the respect bands (Art. 11, codicil 2) granted E' faculty, also to the common ones whose territory does not fall back in the respect bands of which to codicil 1 of article 9 integrally adopting the criteria previewed from the same article by means of the approval of I affixed regulations to you.
The Astronomical Observatories
They demand the application of a provision (Art.4, codicil the 3) common ones supplies, through periodic controls of own initiative or upon request of astronomical observatories, or other scientific observatories, to guarantee the respect and the application of the present law on the territories of own competence from part of subject private publics and;
They demand the verification of the points light (Art.4, codicil the 4) common ones supplies, also upon request of the astronomical observatories or other scientific observatories, to the verification of the points light not correspondents to requirement previewed from the present law.
They are protected (Art.5, codicil 1) Is protected from the present one reads the astronomical and astrophysical observatories be them, those professional and not professional ones of regional or provincial importance that scientific search and/or spreading carry out.
They have one you wrap of respect (Art. 5, codicil 2, point b) The Regional Committee, within centoventi days from the entrance in vigor of the present law: it supplies with appropriate deliberation to determine of the relative one you wrap of respect;
They signal sources of light not answering to the law (Art. 5, codicil 4, point to) the astronomical observatories: they signal to the competent territorial authorities sources of light not answering to requirement of the present law. FAMOUS the specific legislator and clears us that in before struck such authorities they are sure always the Common ones united to the agencies that operate on the territory and manage same sources of light (ANAS, municipial, etc...). In second struck in case in which the Common ones they do not make to respect the law territorial authority competent is also the region.
They demand to modify, to replace or to conform sources of light not answering to the law (Art. 5, codicil 4, point to) the astronomical observatories signal to the competent territorial authorities sources of light not answering to requirement of the present law, demanding some the participation so that they come modified or replaced or however conformed to the established criteria. FAMOUS the specific legislator and clears us that in before struck such authorities they are sure always the Common ones united to the agencies that operate on the territory and manage same sources of light (ANAS, municipial, etc...). In second struck in case in which the Common ones they do not make to respect the law territorial authority competent is also the region.
They collaborate with the territorial agencies in order to make to apply the law (Art. 5, codicil 4, point b) the astronomical observatories second collaborate with the territorial agencies for one better and punctual application of the present law their specific competences. FAMOUS the specific legislator and clears to us that the territorial agencies competent are: the Common ones, the communities mount some, the provinces and the region.
OBLIGATION
DOCUMENTATION
Capitola you of lighting system (Art.4, codicil 2) All capitola you relati you to the public lighting system and private they must be consistent to the purposes of the present law.
Writing of the Plan (Art.4, comma 2)
il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale
settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dellimpianto ai
requisiti della presente legge.
Dichiarazione di conformità: (Art.4, comma 2)
limpresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità
dellimpianto realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9; la procedura
sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica;
Certificato di
Collaudo: (Art.4, comma 2) limpresa
installatrice rilascia al comune ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con
il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli impianti), per
gli impianti esistenti allinterno degli edifici; la procedura sopradescritta si
applica anche agli impianti di illuminazione pubblica;
Ordinanze per l'applicazione dei principi per contenere l'IL:
(Art.4, comma 3) i comuni emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti
principi per il contenimento sia dellinquinamento luminoso che dei consumi
energetici derivanti dallilluminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini
del rilascio delle licenze edilizie;
Indicazioni
(nelle Ordinanze dei Comuni) per il rilascio delle licenze edilizie: (Art.4, comma 3)
i comuni emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il
contenimento sia dellinquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti
dallilluminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle
licenze edilizie;
Elenco degli osservatori: (Art.5, comma 2, punto a) La Giunta
Regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge:
aggiorna lelenco degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta
della Società Astronomica Italiana e dellUnione Astrofili Italiani;
Delibera della
fascia di rispetto degli Osservatori:
(Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale,
entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge: provvede con
apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto;
Cartografia delle zone di protezione: (Art. 5, comma 3) .
La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente
legge: provvede , ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di
protezione;
SPECIFICHE TECNICHE
Impianti antinquinamento luminoso: (Art.6, comma 2) Sono
considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti
aventi unintensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre,
lampade:
(Art.6, comma 2) Sono considerati antinquinamento
luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti equipaggiati di lampade con la
più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia
Realizzazione Impianti: (Art.6, comma 2) Sono
considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti
realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza
media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere
provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro,
lemissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento
rispetto al pieno regime di operatività.
Corpi illuminanti: (Art.6, comma 8) Le case
costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche
tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge
mediante apposizione sul prodotto della dicitura ottica antinquinamento
luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia, e
allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.
Dispositivi
di riduzione flusso luminoso:
(Art.6, comma 2) Sono considerati antinquinamento
luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti provvisti di appositi
dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, lemissione di luci degli
impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di
operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni duso della superficie
illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa;
Insegne: (Art.6, comma 4) Lilluminazione
delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dallalto
verso il basso
Riflettori, fari e torri faro: (Art.6, comma 4) Luso
di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio regionale, a
quanto disposto dallarticolo 9.
Riflettori, fari e torri faro: (Art.9, comma 5) Fari, torri
faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e
stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere,
rispetto al terreno, uninclinazione tale, in relazione alle caratteristiche
dellimpianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
Impianti sportivi: (Art.6, comma 6) Nellilluminazione
di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi
per evitare fenomeni di dispersione di luce verso lalto e al di fuori dei suddetti
impianti.
Variazione inclinazione impianti già esistenti: (Art.6, comma 5) Le modifica dellinclinazione delle sorgenti di luce secondo i criteri
indicati nel comma 2 del presente articolo deve essere attuate entro diciotto mesi
dallentrata in vigore della presente legge.
Fasci di luce fissi o mobili: (Art.6, comma 9) E
fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o
fissi di qualsiasi tipo.
Edifici e monumenti: (Art.6, comma 10)
Nellilluminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di
illuminazione dallalto verso il basso .
Monumento di comprovato valore architettonico: (Art.6, comma 10) Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e
comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di
sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro
degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza
impiegata entro le ore ventiquattro.
Collaudi: (Art.4, comma 2)
la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti;
VARIAZIONE
FLUSSI LUMINOSI
Riduzione
del flusso luminoso: (Art.6, comma
2) Gli impianti devono essere provvisti di appositi
dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, lemissione di luci degli
impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di
operatività.
Sorgenti
di luce che vengono spente: (Art.6, comma 3) E concessa deroga per le sorgenti di luce di uso
temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore
ventidue nel periodo di ora legale.
Riduzione illuminazione monumenti: (Art.6, comma 10) Nellilluminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati
sistemi di illuminazione dallalto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non
risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i
fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della
superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo
spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore
ventiquattro.
DEROGHE
Riduzione
del flusso luminoso: (Art.6, comma
2) le disposizioni relative ai dispositivi per la
sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate
attività relative allordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della
difesa.
Luci
internalizzate: (Art.6, comma 3) E concessa deroga all'Art.6, comma 2 per le sorgenti di
luce internalizzate e quindi non inquinanti
Impianti con emissione non superiore a 1500 lumen: (Art.6, comma 3) E concessa deroga all'Art.6, comma 2 per le sorgenti di luce con emissione
non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con
singolo punto luce)
Impianti di uso temporaneo: (Art.6, comma 3) E concessa deroga all'Art.6, comma 2 per le sorgenti di luce di uso
temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore
ventidue nel periodo di ora legale.
Monumento
di comprovato valore architettonico:
(Art.6, comma 10) Solo nel caso in cui non risultino
possibili sistemi di illuminazione dallalto verso il basso e per soggetti di
particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno
un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro
il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla
diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.
DIVIETI
Fasci di luce fissi o mobili: (Art.6, comma 9) E fatto
espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi
di qualsiasi tipo.
PERSONE FISICHE
PUBBLICI E PRIVATI
Tutti gli impianti sua pubblici che privati vengono:(Art.4, comma 2) Sottopongono al regime dellautorizzazione da parte del Sindaco tutti gli
impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario; a tal fine il progetto
deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore
impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dellimpianto ai requisiti
della presente legge e, al termine dei lavori, limpresa installatrice rilascia al
comune la dichiarazione di conformità dellimpianto realizzato alle norme di cui
agli articoli 6 e 9, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il
disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli impianti), per gli
impianti esistenti allinterno degli edifici; la procedura sopra descritta si applica
anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a
carico dei committenti degli impianti;
Sono sottoposti a
controlli sia gli impianti pubblici che privati: (Art.4, comma 2) provvedono, tramite
controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, o di
altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e lapplicazione della
presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e
privati;
Tutti gli impianti sia pubblici che privati devono
essere a norma di legge: (Art. 6,
comma 1) Per lattuazione di quanto previsto
dallarticolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di
appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per
quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non
disperdenti luce verso lalto, ove possibile nellimmediato, fatto salvo il
successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente articolo.
SOGGETTI
Il Sindaco autorizza: (Art.4, comma
2) I comuni sottopongono al regime
dellautorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione
esterna, anche a scopo pubblicitario;
Le figure professionali: (Art.4, comma
2) il progetto deve essere redatto da una
delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve
risultare la rispondenza dellimpianto ai requisiti della presente legge.
L'impresa installatrice: (Art.4, comma 2)
limpresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità
dellimpianto realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9; la procedura
sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica;
L'impresa
installatrice: (Art.4, comma 2)
limpresa installatrice rilascia al comune ove previsto, il certificato di collaudo
in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli
impianti), per gli impianti esistenti allinterno degli edifici; la procedura
sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica;
Committente degli
impianti: (Art.4, comma 2) la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti
degli impianti;
SAIt e l'UAI:
(Art.5, comma 2, punto a) la giunta regionale entro
centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge aggiorna lelenco
degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta della Società
Astronomica Italiana e dellUnione Astrofili Italiani;
Produttori, importatori o Fornitori:(Art.6, comma 8) Le
case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche
tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge
mediante apposizione sul prodotto della dicitura ottica antinquinamento
luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia
Produttori, importatori o Fornitori:(Art.6, comma 8) Le
case costruttrici, importatrici o fornitrici devono allegare inoltre (ai loro prodotti),
le raccomandazioni di uso corretto.
SCADENZE
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
60 giorni dopo pubblicazione sul BURL: (Art.12) La
presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia.
DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
Entrata in vigore
della legge TUTTI gli impianti di illuminazione esterna in fase di progettazione
e di appalto: (Art.5, comma 1) alla data di entrata in vigore della presente legge,
tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di
progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto
consumo energetico;
Entrata in vigore della legge TUTTI gli impianti di
illuminazione esterna in fase di esecuzione: (Art.5, comma 1) alla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti
gli impianti di illuminazione esterna, pubblica
e privata in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non
disperdenti luce verso lalto, ove possibile nellimmediato, fatto salvo il
successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente articolo.
Entro 60 giorni i comuni emettono apposite ordinanze: (Art.4, comma 3)
emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il
contenimento sia dellinquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti
dallilluminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle
licenze edilizie;
Entro 120 giorni aggiornamento elenco osservatori:(Art.5, comma 2, punto a) la giunta regionale aggiorna lelenco degli osservatori
astronomici non professionali anche su proposta della Società Astronomica Italiana e
dellUnione Astrofili Italiani;
Entro 120 giorni vengono deliberate le fasce di rispetto degli osservatori: (Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dallentrata
in vigore della presente legge: provvede con apposita delibera a determinarne la relativa
fascia di rispetto;
Entro 120 giorni cartografia zone di protezione: (Art. 5, comma 3) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della
presente legge: provvede , ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone
di protezione;
Entro 120 giorni criteri applicativi: (Art.11, comma 1) Entro
centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale
emana i criteri di applicazione della medesima.
Entro 18 mesi variazione inclinazione corpi illuminanti: (Art. 6, comma 7) Le modifica dellinclinazione delle sorgenti di luce secondo i criteri
indicati nel comma 2 del presente articolo deve essere attuate entro diciotto mesi
dallentrata in vigore della presente legge.
Entro 3 anni i comuni
emettono i Piani d'illuminazione: (Art.4, comma 1) i comuni si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di piani d'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in
accordo con la presente legge fermo restando i dettami dell'Art.6 comma 1.
INADEMPIENZE
Entro 1 anno dalla
constatata inadempienza (dei punti luce non corrispondenti ai requisiti di legge): (Art.4, comma
4) i comuni dispongono
(dopo aver provveduto, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri
osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti
previsti dalla presente legge) affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque
uniformati ai criteri stabiliti, entro 1 anno dalla notifica della constatata
inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
Entro
60 giorni improrogabili (dopo 1 anno dalla constatata inadempienza dei punti luce
non corrispondenti ai requisiti di legge): (Art.4, comma 4) i comuni dispongono (dopo aver provveduto, anche su richiesta
degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti
luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge) affinché essi vengano
modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro 1 anno dalla
notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro
sessanta giorni; NOTA:Il sindaco emette d'ufficio un'ordinanza per il rispetto della
legge e a la polizia municipale interviene per renderla esecutiva.
NORME FINANZIARIE
Autorizzazione alle Spese
(Art.7, comma 1) Allautorizzazione
delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di
legge.
SINTESI
AREE
PROTETTE
__________________________________________
DEFINIZIONI
finalità:(Art.1, comma 1) la riduzione sul territorio
regionale dellinquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti e, e
conseguentemente la tutela dellattività di ricerca scientifica e divulgativa svolta
dagli osservatori astronomici professionali di rilevanza regionale o provinciale o di
altri osservatori scientifici nonché la conservazione degli equilibri ecologici sia
allinterno che allesterno delle aree naturali protette.
COMPITI
Giunta regionale
Aggiorna elenco osservatori: (Art.5, comma 2, punto a) entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge
aggiorna lelenco degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta
della Società Astronomica Italiana e dellUnione Astrofili Italiani;
Delibera la fascia di rispetto degli Osservatori:(Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore
della presente legge: provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia di
rispetto;
Individua con
cartografia le zone di protezione:
(Art. 5, comma 2, punto c) . La Giunta Regionale,
entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge: provvede , ad
individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di protezione;
Invia
documentazione cartografica: (Art.
5, comma 2, punto c) . La Giunta Regionale, entro
centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge: provvede ad inviare ai
comuni interessati copia della documentazione cartografica delle aree di protezione.
Delibera sul Provvedimento dell' Art. 8, comma 4: (Art.8, comma 5) Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della
Giunta Regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici
territorialmente competenti.
Provincie
Curano, redigono e pubblicano: (Art.3, comma 2) curano la redazione e la pubblicazione dellelenco dei comuni nel
cui territorio esista un osservatorio astronomico da tutelare; tale elenco comprende anche
i comuni al di fuori del territorio provinciale purchè ricadenti nelle fasce di
protezione indicate.
Comuni
Si dotano di
piani d'illuminazione: (Art.4, comma 1) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di piani d'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in
accordo con la presente legge fermo restando i dettami dell'Art.6 comma 1.
Il Sindaco autorizza: (Art.4, comma
2) I comuni sottopongono al regime
dellautorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione
esterna, anche a scopo pubblicitario;
Controllano
l'applicazione della legge: (Art.4, comma 3) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o
su richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori scientifici, a garantire
il rispetto e lapplicazione della presente legge sui territori di propria competenza
da parte di soggetti pubblici e privati;
Emettono apposite ordinanze: (Art.4, comma 3) emettono
apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia
dellinquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti
dallilluminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle
licenze edilizie;
Emettono
specifiche indicazioni per il rilascio delle licenze edilizie: (Art.4, comma 3)
emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia
dellinquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti
dallilluminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle
licenze edilizie;
Provvedono alla verifica dei punti luce: (Art.4, comma 4) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o
di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai
requisiti previsti dalla presente legge
Provvedono alla sostituzione ed alla modifica dei punti luce: (Art.4, comma
4) dispongono (dopo
aver provveduto, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori
scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla
presente legge) affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai
criteri stabiliti, entro 1 anno dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi
questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
Applicano
le sanzioni amministrative: (Art.4, comma 4) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui
allarticolo 8
impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
Ricevono documentazione cartografica: (Art. 5, comma 3) .
La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente
legge: provvede ad inviare ai comuni interessati copia della documentazione cartografica
delle aree di protezione.
Hanno
Facoltà di adeguamento all'Art.9, comma 1 se non ricadono nelle fasce di rispetto: (Art. 11, comma 2) E concessa facoltà, anche ai comuni il cui territorio non ricada
nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dellarticolo 9 di adottare integralmente
i criteri previsti dallarticolo medesimo mediante lapprovazione di appositi
regolamenti.
Comuni & Osservatori concordano le indicazioni per le luci internalizzate:(Art. 9, comma 4) E concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i
comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce
internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti.
Usano i proventi delle sanzioni : (Art. 8, comma 3 )
I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per ladeguamento degli
impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
Sono sanzionabili se non si uniformano ai dettami della
legge: (Art. 8, comma 4) I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di
uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono
sospesi dal beneficio di riduzione del costo dellenergia elettrica impiegata per gli
impianti di pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, entro e
non oltre quattro anni, alla normativa vigente.
Gli Osservatori Astronomici
Richiedono
l'applicazione della legge: (Art.4, comma 3) i comuni provvedono, tramite controlli periodici di propria
iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori scientifici,
a garantire il rispetto e lapplicazione della presente legge sui territori di
propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;
Richiedono
la verifica dei punti luce: (Art.4, comma 4) i comuni provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o
di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai
requisiti previsti dalla presente legge.
Sono tutelati: (Art.5, comma 1) Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed
astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o
provinciale che svolgano ricerca scientifica e/o divulgazione.
Hanno una fascia
di rispetto: (Art. 5, comma 2,
punto b) . La Giunta Regionale, entro centoventi
giorni dallentrata in vigore della presente legge: provvede con apposita delibera a
determinarne la relativa fascia di rispetto;
Segnalano sorgenti di luce non rispondenti alla legge: (Art. 5, comma 4, punto a) Gli osservatori astronomici: segnalano alle autorità territoriali
competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge. NOTA
Il legislatore specifica che in prima battuta tali autorità sono sicuramente sempre i
Comuni unitamente agli enti che operano sul territorio e gestiscono le sorgenti di luce
medesime (ANAS, municipalizzate, etc...). In seconda battuta in caso in cui i Comuni non
facciano rispettare la legge autorità territoriale competente è anche la
regione.
Richiedono di modificare, sostituire o uniformare le sorgenti di luce non
rispondenti alla legge: (Art. 5,
comma 4, punto a) Gli osservatori astronomici
segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai
requisiti della presente legge, richiedendone lintervento affinché esse vengano
modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti. NOTA Il
legislatore specifica che in prima battuta tali autorità sono sicuramente sempre i Comuni
unitamente agli enti che operano sul territorio e gestiscono le sorgenti di luce medesime
(ANAS, municipalizzate, etc...). In seconda battuta in caso in cui i Comuni non facciano
rispettare la legge autorità territoriale competente è anche la regione.
Collaborano con gli enti territoriali per far applicare la legge: (Art. 5, comma 4, punto b) Gli osservatori astronomici collaborano con gli enti territoriali per una
migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche
competenze. NOTA Il legislatore specifica e ci chiarisce che gli enti territoriali
competenti sono: i Comuni, le comunità montane, le provincie e la regione.
Comuni & Osservatori concordano le indicazioni per le luci internalizzate:(Art. 9, comma 4) E concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni
interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce
internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti.
Danno specifiche
indicazioni sulle sorgenti di luce altamente inquinanti (Art.8, comma 2) Si
applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000 qualora detti impianti
costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che
sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e vengano utilizzati a pieno regime
per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
Delibera sul Provvedimento dell' Art. 8, comma 4: (Art.8, comma 4) Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della Giunta
Regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici
territorialmente competenti.
Ispezionano e segnalano: (Art.8, comma 5) Il
provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della Giunta Regionale,
previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente
competenti.
OBBLIGHI
DOCUMENTAZIONE
Ordinanze per
l'applicazione dei principi per contenere l'IL: (Art.4, comma 3) i comuni
emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il
contenimento sia dellinquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti
dallilluminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle
licenze edilizie;
Indicazioni
(nelle Ordinanze dei Comuni) per il rilascio delle licenze edilizie: (Art.4, comma 3)
i comuni emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il
contenimento sia dellinquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti
dallilluminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle
licenze edilizie;
Elenco degli osservatori: (Art.5, comma 2, punto a) La Giunta
Regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge:
aggiorna lelenco degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta
della Società Astronomica Italiana e dellUnione Astrofili Italiani;
Delibera della
fascia di rispetto degli Osservatori:
(Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale,
entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge: provvede con
apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto;
Cartografia delle zone di protezione: (Art. 5, comma 3) .
La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente
legge: provvede , ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di
protezione;
Indicazioni per le luci internalizzate:(Art. 9, comma 4)
E concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni
interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce
internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti.
Indicazioni sulle sorgenti di luce altamente inquinanti (Art.8, comma 2) Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000
qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo
specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e
vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi
pubblicitari o voluttuari.
NUOVI IMPIANTI
Tutti
i nuovi impianti devono rispondere all'Art. 6 della presente legge dove non già specificato
nell'Art.9.
IMPIANTI PREESISTENTI
CARATTERISTICHE - TUTTI gli impianti già esistenti: (Art.9, comma 2) Per
ladeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1, i soggetti privati possono
procedere, in via immediata, allinstallazione di appositi schermi sulla armatura,
ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse,
purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo
e dallarticolo 6.
CARATTERISTICHE - TUTTE le sorgenti di luce degli impianti già
esistenti: (Art.9, comma 1)
Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti
di luce non rispondenti agli indicati criteri (Art.6) e ricadenti nelle fasce di rispetto devono
essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre linquinamento luminoso e
il consumo energetico mediante luso di sole lampade al sodio ad alta e bassa
pressione.
TUTTE le sorgenti di luce Lampade al sodio ad alta o bassa
pressione: (Art.9, comma 1) Entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di
luce non rispondenti agli indicati criteri (Art.6) e ricadenti nelle fasce di rispetto devono
essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre linquinamento luminoso e
il consumo energetico mediante luso di sole lampade al sodio ad alta e bassa
pressione.
Schermi e sostituzione vetri di protezione: (Art.9, comma 2) Per ladeguamento degli
impianti luminosi di cui al comma 1 i soggetti privati possono procedere, in via
immediata, allinstallazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola
sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché
assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e
dall Articolo.6.
NOTA: I comuni DEVONO procedere.
Riduzione del flusso luminoso: (Art.9, comma 3) Per la riduzione del
consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del
flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore
ventitre nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. NOTA:
Altrimenti sarebbero obbligati all'utilizzo di regolatori del flusso luminoso.
Sorgenti di luce altamente inquinanti: (Art.9,
comma 4) Tutte le sorgenti di luce altamente
inquinanti già installate, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o
comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso
luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre , nonché di vetri di
protezione trasparenti.
Insegne luminose non dotate di illuminazione propria: (Art.9, comma 4) Le
insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate
dallalto verso il basso.
Spegnimento insegne: (Art.9, comma 4) In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non
specifico e indispensabile uso notturno deve essere spente entro le ore ventitre ed entro
le ore ventidue nel periodo di ora solare.
Fari, torri faro, parcheggi, pazzali, etc...: (Art.9,
comma 5) Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e
stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere,
rispetto al terreno, uninclinazione tale, in relazione alle caratteristiche
dellimpianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
Modifica
dell'Inclinazione: (Art.9, comma 6) La
modifica dellinclinazione delle sorgenti di luce, secondo i criteri indicati, nell'
(Art.6), deve essere
applicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
VARIAZIONE FLUSSI LUMINOSI
Riduzione del flusso luminoso e spegnimento 50%
punti luce: (Art.9, comma 3) Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati
possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50
per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di ora solare e entro
le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione
dei consumi energetici sono facoltative per le strutture in cui vengono esercitate
attività relative allordine pubblico e allamministrazione della giustizia e
della difesa.
Sorgenti di luce che vengono spente: (Art.9, comma 4)
Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o
similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di
contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a
90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. E concessa deroga,
secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori
astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non
inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo
di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente
normalmente entro le ore 20 nel periodo di ora solare e entro le ore 22 nel periodo di ora
legale,
Insegne luminose
da spegnere: (Art.9, comma 4) In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e
indispensabile uso notturno deve essere spente entro le ore ventitre ed entro le ore
ventidue nel periodo di ora solare.
DEROGHE
Deroghe alla riduzione del flusso luminoso : (Art.9, comma3) Le disposizioni relative alla diminuzione dei
consumi energetici sono facoltative per le strutture in cui vengono esercitate attività
relative allordine pubblico e allamministrazione della giustizia e della
difesa.
Riduzione del flusso luminoso per impianti già esistenti: (Art.9, comma3)Per la riduzione del consumo energetico, i
soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo
spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di
ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. NOTA: Altrimenti
sarebbero obbligati all'utilizzo di regolatori del flusso luminoso.
Sorgenti di luce internalizzate: (Art. 9, comma 4) E concessa deroga (alla prima parte
dell'articolo 9, comma 4), secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni
interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce
internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti.
Impianti con emissione non superiore a 1500 lumen: (Art.9, comma 4) E concessa deroga all'Art.9, comma 4 per le
sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta
entità (fino a tre centri con singolo punto luce)
Impianti di uso temporaneo: (Art.9, comma 4) E concessa deroga all'Art.9 , comma 4 per
le sorgenti di luce di uso temporaneo.
Impianti che vengono spenti: (Art.9, comma 4) E concessa deroga all'Art.9, comma 4 per le
sorgenti di luce che vengano spente
normalmente entro le ore 20 nel periodo di ora solare e entro le ore 22 nel periodo di ora
legale
Sorgenti di luce da sostituirsi entro 4 anni:(Art.9, comma 4) E concessa deroga all'Art.9, comma 4 per
le sorgenti di luce di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
PERSONE
FISICHE
PUBBLICI E PRIVATI
I Privati hanno facoltà di adeguare gli impianti già
esistenti senza sostituirli: (Art.9,
comma 2) Per ladeguamento degli impianti
luminosi di cui al comma 1 i soggetti privati possono procedere, in via immediata,
allinstallazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione
dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino
caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e
dallarticolo 6.
Pubblici e privati e Riduzione del flusso luminoso degli
impianti già esistenti: (Art.9,
comma 3) Per la riduzione del consumo energetico, i
soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo
spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di
ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. NOTA: Altrimenti
sarebbero obbligati all'utilizzo di regolatori del flusso luminoso..
Chiunque per
impianti non rispondenti alla legge :
(Art.8, comma 1) Chiunque, nelle fasce di rispetto
dei siti degli osservatori tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di
luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non
modifichi gli stessi entro sessanta giorni dallinvito dei Comandi di polizia
municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire
1.200.000.
L'illuminazione pubblica viene adeguata anche con i oroventi
delle sanzioni : (Art. 8, comma 3 ) I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni
per ladeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla
presente legge.
I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, sono sanzionati: (Art. 8, comma 4) I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi
ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal
beneficio di riduzione del costo dellenergia elettrica impiegata per gli impianti di
pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, entro e non oltre
quattro anni, alla normativa vigente.
SOGGETTI
La polizia municipale invita a modificare gli impianti e le
sorgenti di luce entro 60 giorni :
(Art.8, comma 1) Chiunque, nelle fasce di rispetto
dei siti degli osservatori tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di
luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non
modifichi gli stessi entro sessanta giorni dallinvito dei Comandi di polizia
municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire
1.200.000.
SCADENZE
Entro 4 anni TUTTE le sorgenti di luce: (Art.9, comma 1) Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e ricadenti nelle fascie
di rispetto devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre
linquinamento luminoso e il consumo energetico mediante luso di sole lampade
al sodio ad alta e bassa pressione.
Entro 6 mesi
Modifica Inclinazione: (Art.9, comma 6) La modifica dellinclinazione delle sorgenti di luce, secondo i criteri
indicati, deve essere applicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Modifica entro 60 giorni degli impianti e delle
sorgenti di luce : (Art.8, comma 1) Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori
tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai
criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro
sessanta giorni dallinvito dei Comandi di polizia municipale del comune competente,
nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.
SANZIONI
Per impianti e sorgenti di luce non rispondenti alla
legge : (Art.8, comma 1) Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori
tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai
criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro
sessanta giorni dallinvito dei Comandi di polizia municipale del comune competente,
nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.
Sanzioni per impianti molto inquinanti (Art.8, comma 2) Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000
qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo
specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e
vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi
pubblicitari o voluttuari.
Proventi delle sanzioni : (Art. 8, comma 3 ) I
proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per ladeguamento degli
impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
Sospensione
dal beneficio di riduzione del costo dell'energia elettrica: (Art. 8, comma 4) I
soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui
alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di
riduzione del costo dellenergia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica
illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, entro e non oltre quattro anni,
alla normativa vigente.
Delibera
del Provvedimento del comma 4:
(Art.8, comma 5) Il provvedimento di cui al comma 4
è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, previa ispezione e su segnalazione
degli osservatori astronomici territorialmente competenti.