Art. 8. -- Sanzioni per le zone tutelate. -- 1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito dei comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.

2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.

3. I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazi one pubblica ai criteri di cui alla presente legge.

4. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non si adeguino alla stessa e, entro e non oltre quattro anni, alla normativa vigente.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della Giunta regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.

Art. 9. -- Disposizioni relative alle zone tutelate. -- 1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e ricadenti nelle fasce di rispetto devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l'uso di sole lampade al sodio di alta e bassa pressione.

2. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sull'armatura ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione dell e lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 6.

3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia e delladifesa.

4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devo no essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90-o ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. È concessa deroga, secondo specif iche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitre nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.

5. Fari, torrifaro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cant ieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90-o ed oltre.

6. La modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i criteri indicati, deve essere applicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10. -- Elenco degli osservatori. -- 1. Gli osservatori astronomici, astrofisici professionali da tutelare sono:

- Osservatorio astronomico Brera di Merate (LC)

2. Gli osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale da tutelare sono:

- Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane(BS) - Osservatorio astronomico G.V. Schiapparelli di Campo deiFiori (VA) - Osservatorio astronomico di Sormano (CO)

3. Gli osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o divulgazione da tutelare sono:

- Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico (BG) - Osservatorio Astronomico «Presolana» di Castione dellaPresolana (BG) - Osservatorio Astronomico Sharru di Covo (BG) - Civica Specola Cidnea di Brescia (BS) - Osservatorio Privato di Ba ssano Bresciano (BS) - Osservatorio di Cima Rest - Magasa (BS) (2) - Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi diCremona (CR) - Osservatorio Pubblico di Soresina - Osservatorio astronomico Provinciale del Lodigiano (LO) - Osservatorio sociale «A. Grosso» di Brugherio (MI) - Osservatorio Città di Legnano (MI) - Osservatorio Astronomico Pubblico di Gorgo San Benedetto Po (MN) - Osservatorio Pubblico Giuseppe Piazzi di Ponte in Valtellina (SO)

Art. 11. -- Disposizioni finali. -- 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana i criteri di applicazione della medesima. 2. È concessa facoltà anche ai comuni il cui territorio non ricada nelle fasc e di rispetto di cui all'articolo 9, comma 1, di adottare integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante l'approvazione di appositi regolamenti.

Art. 12. -- Entrata in vigore. -- 1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

(1) Sta in questa stessa voce.

(2) E.C. pubblicata nel B.U.R.L. 4 luglio 2000, n. 27, 1-o suppl. ord.

2000 -Aggiornamento *CE0700ur07 VOCE E 7.0 *LRG/VII,3